Statuto Cuore e Territorio

STATUTO della Associazione “CUORE E TERRITORIO – A.P.S.”

Disposizioni generali

Art. 1 – Costituzione e denominazione

L’ Associazione “ CUORE E TERRITORIO – Associazione di Promozione Sociale” – costituita, con atto per Notaio Gian Paolo Toscano Rivalta di Ravenna del 14 giugno 1997 rep. n.60.810 racc.12.999 che ne approvava il primo “Statuto” e successive modifiche, è un Ente di diritto privato non avente fine di lucro che opera principalmente nei settori della promozione dell’educazione sanitaria, della promozione e tutela dei diritti umani e civili, della formazione extrascolastica.
L’ Associazione “CUORE E TERRITORIO” è iscritta all’Albo regionale delle associazioni di promozione sociale con provvedimento della Regione Emilia – Romagna.
Ai sensi degli artt. 4 e 101, terzo comma, del D.lgs. n. 117/2017, in quanto Ente del Terzo settore, l’Associazione ha diritto all’iscrizione nell’istituendo Registro unico nazionale del Terzo Settore, essendo iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
Ai sensi dell’art. 35 del Codice del Terzo settore muta la sua denominazione sociale in “CUORE E TERRITORIO – APS”, d’ora in avanti denominata “l’Associazione”.

Art. 2 – Sede

L’Associazione, che ha sede in Ravenna, in Via Nino Bixio n. 98, opera in Italia ed all’estero e può istituire, con delibera dell’organo competente, sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località nella quale è presente con la sua attività.
Le variazioni di sede nel comune non necessitano di modifica statutaria.

Art. 3 – Durata

L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050. Tale termine può essere modificato e anche prorogato prima della sua scadenza, con deliberazione dell’Assemblea.

Art. 4 – Statuto e regolamento

L’Associazione è retta dal presente Statuto e per quanto non espressamente previsto dal Codice del Terzo settore.
Gli aspetti ulteriori di organizzazione e di svolgimento dell’attività sono disciplinati, in armonia con il presente Statuto, da un regolamento interno, la cui approvazione è demandata all’Assemblea.

Art. 5 – Finalità e scopo

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o principalmente verso terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci.
L’Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e gratuità delle cariche associative.
L’Associazione persegue gli scopi suoi propri, mantenendosi estranea a qualsiasi movimento confessionale, partitico e/o politico.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Essa svolge attività nei settori della promozione ed assistenza sanitaria e sociale, della beneficienza, della formazione, della promozione, della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti nell’osservanza del disposto dell’art. 5 lettere a), b), c), d), i), l), r), v), w) del Codice del Terzo Settore.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà, tra l’altro, con la precisazione che l’elencazione di cui infra è meramente indicativa e non esaustiva
– promuovere l’educazione sanitaria della popolazione in ambito cardiologico e della medicina generale, con modalità integrate fra ospedale e territorio;
– promuovere, sostenere e condurre attività di ricerca scientifica in ambito cardiologico e della medicina generale;
– promuovere la formazione e le relazioni tra le varie discipline cliniche della medicina generale;
– promuovere iniziative ed implementare strategie per la prevenzione ed il controllo dei fattori di rischio cardiovascolare e per la riduzione del rischio peri-operatorio della chirurgia non cardiaca;
– realizzare programmi di aggiornamento professionale di tutti gli operatori che svolgono attività in ambito cardiologico e della medicina generale;
– sostenere attività di strutture ed enti del Servizio Sanitario Nazionale mediante donazioni per attrezzature scientifiche e formazione, nonché tramite raccolta ed erogazione di fondi finalizzati alla realizzazione di progetti in ambito sanitario e socio-assistenziale;
– promuovere ed organizzare studi clinici e convegni scientifici, oltre che istituire borse di studio per la formazione in ambito cardiologico, della medicina generale e della medicina d’urgenza di personale sanitario medico e paramedico;
– divulgare la cultura delle tecniche mini-invasive interventistiche cardiologiche e vascolari periferiche, da raggiungere anche mediante l’organizzazione , con eventuale coinvolgimento di terze strutture, di attività congressuali e formative sulle tecniche percutanee.;
– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
– promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
– fornire assistenza domiciliare e prestazioni assistenziali gratuite alle persone disabili, bisognose o indigenti, a minori o ad anziani in condizione di non autosufficienza mediante la gestione di strutture anche a carattere polivalente;
– attendere alla raccolta di medicinali e di altro materiale sanitario da utilizzare e/o da distribuire nelle situazioni di emergenza in Italia e nei paesi in via di sviluppo secondo le normative ivi vigenti;
– raccogliere e custodire documentazione medico-sanitaria;
– promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 117/2017;
– realizzare progetti di sviluppo integrati di lungo periodo o di emergenza, ed attuare iniziative, anche di carattere finanziario, ad essi finalizzati;
– realizzare attività di formazione corsi e seminari, e attività di promozione sociale attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse;
– collaborare con organismi, enti, movimenti, gruppi o comunità che perseguono gli stessi scopi;
– assegnare borse di studio nel campo in cui opera l’Associazione;
– stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri: l’assunzione di finanziamenti e mutui a breve o a lungo termine; la raccolta di fondi tra il pubblico via web (crowdfunding); la locazione finanziaria; l’assunzione in concessione, in comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi;
– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti.

I Soci

Art. 6 – Ammissione

Il numero dei soci o associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Possono aderire all’Associazione oltre alle persone fisiche anche, per il tramite dei loro rappresentanti legali, gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che ne condividono le finalità e che s’impegnano a realizzarle. Il tal caso il loro numero non potrà mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. aventi le caratteristiche previste dall’art. 35 del Codice del Terzo Settore.
Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
– l’indicazione, se persona fisica del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, se enti ogni opportuno dato identificativo anche ai fini fiscali, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
– l’attività lavorativa o professionale svolta.
I componenti dell’Organo amministrativo, avranno dieci giorni di tempo per eventuali osservazioni, prima di deliberare sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
L’adesione è a tempo indeterminato e comporta il pagamento di una quota annuale fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
La deliberazione di ammissione, da adottarsi con il voto della maggioranza dei consiglieri in carica, deve essere comunicata all’interessato ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci.
Il candidato non ammesso può presentare motivato reclamo all’Assemblea che nel qual caso delibererà in punto ammissione a norma dell’art. 23 del Codice del Terzo Settore.
I soci si distinguono in:
a) soci Ordinari;
b) soci Onorari.
Sono Ordinari i soci che sostengono l’Associazione, oltre che con la quota annuale, con elargizioni straordinarie.
Sono convenzionalmente definiti “Soci Onorari” i soggetti che, per l’importanza delle loro elargizioni e/o dell’apporto dato alla organizzazione, abbiano ricevuto tale qualifica dall’Organo Amministrativo; essi partecipano all’assemblea non ai fini della valida costituzione e senza diritto di voto.

Art. 7 – Diritti

I soci hanno il diritto di:
– partecipare all’Assemblea dei soci ed eleggere gli organi dell’Associazione ed essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’Associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
– concorrere all’elaborazione ed all’approvazione del programma di attività dell’Associazione;
– essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute nell’interesse dell’Associazione, se documentate e purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo;
– ricevere la comunicazione con l’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, consultare i libri associativi;
– approvare, annualmente, il bilancio di esercizio;
– partecipare alla vita associativa nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 8 – Doveri

I soci hanno l’obbligo di:
– osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
– svolgere personalmente l’attività nell’interesse dell’Associazione, spontaneamente e gratuitamente, senza fini di lucro;
– versare la quota annuale associativa entro il primo trimestre dall’esercizio secondo l’importo, le modalità di versamento e nel termine annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
– tenere verso gli altri soci e all’esterno un comportamento improntato ad assoluta correttezza e buona fede.

Art. 9 – Cessazione della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio che non osservi le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi, oppure in qualunque modo con il suo operato arrechi danni materiali o morali all’Associazione o non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi associativi o non adempia, senza giustificato motivo, agli impegni assunti a qualunque titolo verso l’Associazione, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione assunta dall’Assemblea con voto segreto e dopo che sia stato sentito l’interessato.
Il socio può recedere dall’Associazione, comunicando per iscritto il recesso all’Organo di amministrazione.
Il recesso e l’esclusione hanno effetto immediato, fermo restando l’obbligo del pagamento delle quote associative non corrisposte.
I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
Le quote associative versate non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.
I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono vantare alcuna pretesa di carattere economico nei confronti dell’Associazione.

Art. 10 – Volontari e lavoratori

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Organi sociali

Art. 11 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:
1) l’Assemblea Generale dei Soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) i Probiviri;
5) Organo di controllo, se nominato.
A garanzia della democraticità della struttura, tutte le cariche sono elettive, oltre che non retribuite.
Possono essere rimborsate le sole spese vive documentate sulla scorta di quanto previsto con apposito regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Composizione e compiti dell’Assemblea

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione: essa è composta da tutti i soci, ed è presieduta dal Presidente.
Approva il bilancio d’esercizio annuale dell’Associazione.
Formula gli indirizzi generali per la gestione e amministrazione dell’Associazione e decide sugli argomenti posti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.
Elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed i Probiviri.
Nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale che siano iscritti nell’apposito registro.
Assume, su proposta del Consiglio Direttivo, ogni determinazione che attenga a modifiche dello Statuto e che riguardi lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione delle attività a quel momento esistenti, che dovrà avvenire nel rispetto delle norme specifiche del presente Statuto.

Art. 13 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea viene convocata dal Presidente, ed è presieduta dallo stesso; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice o dal Consigliere più anziano per adesione all’Associazione e, in caso di parità, da quello più anziano di età.
Il Presidente, o chi lo sostituisce, convoca l’Assemblea con avviso scritto, contenente l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, da comunicarsi ai soci con lettera, fax o e-mail, almeno quindici giorni prima della data della convocazione.
I soci, ai fini dei loro rapporti con l’Associazione, eleggono domicilio nel luogo, nel numero di utenza fax e all’indirizzo di posta elettronica fornito dal socio con esonero di responsabilità del ricevimento o della mancata lettura.
L’Assemblea è comunque regolarmente costituita, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale e che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L’Assemblea elettiva deve essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’Associazione al fine del loro rinnovo.
L’intervento dei soci in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione e l’espressione del voto potrà avvenire per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
L’assemblea deve inoltre essere convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci con espressa indicazione delle materie all’ordine del giorno.

Art. 14 – Validità dell’Assemblea

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri soci, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
Ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di tre soci.
Possono partecipare e votare soltanto i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Spetta al Presidente constatare e dare atto della regolare costituzione dell’Assemblea anche nel caso di cui al comma 8 dell’art. 12 del presente Statuto.

Art. 15 – Votazioni in Assemblea

L’Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti all’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti:
– sulle richieste di modifica dello Statuto e del Regolamento;
– sulla nomina del Liquidatore.

Art. 16 – Verbalizzazione dell’Assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
In caso di assenza del Segretario, provvede persona appositamente nominata dall’Assemblea.
Il verbale, da conservarsi a cura del Segretario dell’Associazione, può essere consultato da tutti i soci, che hanno anche diritto di trarne copia.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo i cui membri sono eletti dall’Assemblea tra i soci aventi diritto al voto. Il numero dei Consiglieri non potrà essere inferiore a nove, ma il Consiglio Direttivo in carica, prima della scadenza del mandato triennale, potrà deliberare la variazione in aumento dei Consiglieri da eleggere nel successivo triennio fino ad un massimo di undici.
Possono partecipare al Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto, con funzioni consultive, il Presidente Onorario ove nominato dal Consiglio Direttivo e coloro i quali sono chiamati, di volta in volta, dal Presidente a farne parte per dare un apporto tecnico o di esperienza su argomenti di rilievo in discussione.
Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri eletti dall’Assemblea, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci primi non eletti.
Diversamente vi provvederà la prima Assemblea utile.
Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere la loro iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore a norma dell’art. 26 del Codice del Terzo Settore.
La qualità di Consigliere viene meno:
a) per recesso da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per perdita della qualità di socio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri che ne fanno parte e prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei partecipanti e può tenere le sue riunioni in audioconferenza e/o videoconferenza alle condizioni specificate nel Regolamento dell’Associazione nel qual caso dovranno essere presenti nella sede legale o nell’altro luogo indicato nell’avviso di convocazione il Presidente ed il Segretario che attesta la presenza degli altri Consiglieri in conferenza così come la loro conoscenza delle materie poste all’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente o di chi lo sostituisce, con avviso scritto da comunicarsi ai Consiglieri a mezzo lettera, fax o e-mail, che ne provino l’invio come già previsto dal precedente art. 13 dello Statuto almeno sette giorni prima della data della convocazione.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del giorno e dell’ora della riunione.
Il Presidente è tenuto a procedere alla convocazione quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica, con indicazione del luogo, del giorno e dell’ora nonchè dell’argomento da trattare.
Qualora sia prevista la presenza fisica dei Consiglieri non è consentita l’espressione del voto in via elettronica.

Art. 18 – Durata e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e i membri che ne fanno parte sono rieleggibili.
Esprime nel suo seno, a maggioranza dei voti, oltre al Presidente dell’Associazione, anche il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Tesoriere, nonchè l’eventuale Presidente Onorario.
Compiti, funzioni, ambiti di operatività e deleghe dei Consiglieri sono previste per la stessa durata in carica del Consiglio Direttivo secondo il Regolamento.
Il Consiglio Direttivo svolge tutte le attività di gestione dell’Associazione, di carattere ordinario e straordinario, rispettando gli indirizzi di ordine generale espressi dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo predispone, entro marzo di ogni anno, per essere sottoposto a delibera assembleare per l’approvazione, il bilancio d’esercizio con i relativi allegati.
Approva, nel rispetto delle finalità e degli scopi statutari, il programma annuale o pluriennale di attività dell’Associazione ed autorizza i rapporti con gli istituti di credito.
Il segretario dovrà formare il verbale delle riunioni che sarà letto e sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Art. 19 – Il Presidente dell’Associazione

Il Presidente dell’Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.
E’ eletto dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri, a maggioranza dei voti, nella prima seduta convocata dal componente più anziano per adesione all’Associazione e, in caso di parità, dal più anziano di età.

Art. 20 – Funzioni

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.
Dà esecuzione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio e sovraintende all’attività di gestione dell’Associazione.
Il Presidente esercita inoltre ogni altro potere delegatogli dal Consiglio Direttivo.
E’ sostituito dal Vice Presidente in caso di sua assenza od impedimento, o dal Consigliere più anziano.

Art. 21 – Organo di controllo e Revisore legale dei conti

L’Assemblea dell’Associazione al superamento dei limiti previsti dagli artt. 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, nominerà l’Organo di controllo ed il soggetto o la Società di revisione legale incaricato/a della Revisione legale dei conti, stabilendone i relativi compensi.

Art. 22 – Probiviri

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci, tra i soci e un organo sociale o tra organi sociali, quale condizione di procedibilità al promovimento dell’eventuale lite, saranno deferite ad un collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi, di cui un presidente, oltre a due supplenti.
I Probiviri saranno eletti dall’Assemblea a norma dell’art. 12, con durata triennale.
Il loro compito è quello di favorire al massimo la soluzione conciliativa della vertenza.

Risorse economiche

Art. 23 – Il patrimonio

Il patrimonio iniziale dell’Associazione è di Euro 15.000,00 (quindicimila/00).
E’ utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Esso è incrementato:
a) dalle quote sociali annuali e da liberalità;
b) da elargizioni di soci e di terzi e da contributi pubblici o privati;
c) da mobili, mobili registrati ed immobili pervenuti all’Associazione per effetto di donazioni o lasciti di soci o di terzi;
d) da riserve patrimoniali costituite da accantonamenti di eventuali avanzi di gestione.
Tutti i beni mobili ed immobili sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti i soci.
L’Associazione, in armonia con le finalità statutarie, potrà ricevere erogazioni liberali in denaro o in titoli e donazioni di beni mobili ed immobili e potrà accettare anche con beneficio d’inventario lasciti testamentari.
Il Presidente, previa delibera di autorizzazione del Consiglio Direttivo, compie tutti i relativi atti giuridici.

Gestione finanziaria

Art. 24 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25 – Bilancio d’esercizio

L’Associazione redige il bilancio di esercizio annuale.
Esso, predisposto dal Consiglio Direttivo, è approvato dall’Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio ed è depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.
Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) o da diverso e nuovo limite previsto dalla legge, può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Viene altresì approvato dal Consiglio Direttivo entro due mesi dall’inizio dell’esercizio, e presentato all’Assemblea, entro gli stessi termini previsti per l’approvazione del bilancio d’esercizio, il bilancio preventivo.

Libri sociali

Art. 26 – Libri sociali

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro dei soci;
– registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui vanno trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Disposizioni generali e finali

Art. 27 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale, che vanno totalmente destinati al perseguimento dello scopo sociale.

Art. 28 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, con la maggioranza prevista dall’art. 21, comma 3 del Codice Civile.
All’Assemblea compete anche la nomina di uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci.
Con la stessa delibera ne stabilirà i poteri.

Art. 29 – Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore appartenenti all’organizzazione Lions italiana.

Art. 30 – Norme applicabili

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto e negli eventuali Regolamenti interni si fa riferimento e rinvio a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) ed alle norme del Codice Civile.